Art. 12
(Modifica della regolamentazione

dell'accordo costitutivo).

      1. I rapporti definiti nell'accordo costitutivo dall'unione di fatto di cui all'articolo 2 possono essere modificati per comune volontà dei contraenti.
      2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i contraenti dell'unione di fatto devono redigere l'atto con il quale modificano le precedenti disposizioni e presentarlo all'ufficiale di stato civile del comune in cui è stato presentato l'accordo, il quale provvede ad annotarlo nel registro dello stato civile dandovi effetto immediato.